Il Comitato Amministratore della Gestione Separata dell’INPGI ha approvato oggi l’adesione al c.d. “saldo e stralcio”. Nell’ambito degli interventi legislativi volti a favorire la regolarizzazione delle inadempienze fiscali e contributive è stata introdotta, con la Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 185, legge 30/12/2018, n. 145) la facoltà, per i soggetti in grave situazione economica, di aderire alla richiesta di pagamento dei debiti iscritti a ruolo ottenendo una riduzione dell’ammontare del tributo o contributo dovuto all’erario.
Tenuto conto che la misura (denominata “saldo e stralcio”) non trova applicazione diretta in relazione ai debiti contributivi maturati nei confronti degli Enti e delle Casse di Previdenza privatizzati, il Legislatore, nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge di conversione del c.d. “Decreto Crescita” (art.16 quinquies, coma 1, del DL n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58) è nuovamente intervenuto sulla materia, prevedendo la possibilità, per gli Enti stessi, di recepire facoltativamente nel proprio ordinamento le misure agevolative previste dalla citata Legge di Bilancio, riaprendo i termini per la presentazione al concessionario della riscossione delle relative istanze fino alla data del 31 luglio 2019.
Alle istanze già presentate e giacenti presso il concessionario potranno aggiungersi, quindi, quelle che i giornalisti interessati avranno la facoltà di presentare – sempre al concessionario, avvalendosi dell’apposita modulistica da questo predisposta – fino al predetto termine del 31 luglio 2019.
In particolare, la facoltà di estinzione agevolata dei debiti contributivi – risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 – riguarda i giornalisti il cui valore ISEE familiare non risulti superiore a 20.000 euro.
Per chi rientra in tale fattispecie, i debiti iscritti a ruolo possono essere estinti – senza corrispondere le sanzioni – versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
■ al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
■ al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
■ al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore a euro 20.000.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge, non potranno beneficiare della misura agevolativa coloro che risultino debitori di crediti contributivi azionati dall’INPGI a seguito di accertamento.
Si ricorda, infine, che – sempre in base a quanto previsto dal legislatore – non essendo vigente, nella fattispecie, il principio dell’automatismo delle prestazioni, la parte di contribuzione non versata per effetto dell’agevolazione non darà luogo ad alcuna corrispondente prestazione previdenziale a carico dell’Ente.